Devono essere oggetto di rendicontazione i trasferimenti di valore pari o superiori a €100 in un’unica erogazione, oppure quelli che, sommati annualmente dallo stesso soggetto verso lo stesso professionista, superano i €1.000 (art. 3, comma 1, lettera a)).
Answer to Question 253704
by May Khan | Jul 10, 2025


