Secondo l’Art. 2 c) del Sunshine Act italiano, le diverse tipologie di “Organizzazioni Sanitarie” che devono essere dichiarate nelle transazioni tra aziende farmaceutiche e operatori sanitari includono:
- Aziende sanitarie locali (ASL): Enti pubblici che gestiscono i servizi sanitari a livello locale.
- Aziende ospedaliere: Strutture sanitarie che offrono servizi medici e chirurgici.
- Aziende ospedaliere universitarie: Ospedali collegati a università che offrono servizi sanitari e attività di ricerca.
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS): Enti che combinano attività di ricovero e cura con la ricerca scientifica.
- Qualunque persona giuridica pubblica o privata che eroga prestazioni sanitarie: Enti che forniscono servizi sanitari, indipendentemente dalla loro natura giuridica.
- Dipartimenti universitari e scuole di specializzazione: Enti accademici che offrono formazione avanzata nel campo della medicina e della sanità.
- Istituti di ricerca pubblici e privati: Organizzazioni che conducono studi e ricerche nel settore sanitario.
- Associazioni e società scientifiche del settore della salute: Organizzazioni che promuovono la ricerca e la conoscenza scientifica nel campo della salute.
- Ordini professionali delle professioni sanitarie: Enti che rappresentano e regolamentano le professioni sanitarie.
- Associazioni tra operatori sanitari: Organizzazioni che riuniscono professionisti del settore sanitario, anche se non aventi personalità giuridica.
- Soggetti pubblici e privati che organizzano attività di educazione continua in medicina: Enti che offrono programmi di formazione continua per operatori sanitari.
- Società, associazioni di pazienti, fondazioni e altri enti: Organizzazioni che supportano pazienti, finanziano progetti sanitari o svolgono attività di intermediazione per le suddette organizzazioni sanitarie.


