Sì, le partecipazioni acquisite prima dell’entrata in vigore della legge devono essere dichiarate se ancora detenute a tale data.
Secondo l’Articolo 4, comma 1, le imprese produttrici costituite in forma societaria devono comunicare al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati identificativi dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
a) siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l’anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni; b) abbiano percepito dalla società, nell’anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l’utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.


