La legge italiana distingue i trasferimenti di valore diretti da quelli indiretti ai sensi dell’Articolo 3, comma 2.
Trasferimenti di valore diretti: sono erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate direttamente da un’impresa produttrice in favore di un soggetto che opera nel settore della salute o di un’organizzazione sanitaria. Questi trasferimenti devono essere pubblicati quando abbiano un valore unitario maggiore di 100 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 1.000 euro per i soggetti che operano nel settore della salute, e un valore unitario maggiore di 1.000 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2.500 euro per le organizzazioni sanitarie.
Trasferimenti di valore indiretti: sono accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie che producono vantaggi diretti o indiretti. Questi vantaggi possono consistere nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici, ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca.
Entrambi i tipi di trasferimenti devono essere comunicati e pubblicati nel registro pubblico telematico “Sanità trasparente” istituito dal Ministero della salute, secondo le modalità stabilite dalla legge.