Sì. Ai sensi dell’Articolo 3, commi 1 e 4(e), della Legge 62/2022, qualsiasi utilità trasferita da un’azienda produttrice a un soggetto operante nel settore sanitario o a un’organizzazione sanitaria deve essere rendicontata quando vengono raggiunte le soglie, indipendentemente dal fatto che il trasferimento sia monetario o in natura.
In particolare, piattaforme software, strumenti diagnostici basati su intelligenza artificiale, interfacce di telemedicina o moduli di cartelle cliniche elettroniche (EHR) rientrano nella definizione di «beni o servizi» ai sensi dell’Articolo 2(a) quando la loro commerciabilità o funzione riguarda la salute umana o veterinaria. Se tali strumenti vengono donati, concessi in prestito o concessi in licenza—anche parzialmente—costituiscono erogazioni ai sensi della legge e devono essere divulgati indicando il valore stimato di mercato come «importo o valore», ai sensi dell’Articolo 3(4)(e).
L’azienda che rende la dichiarazione deve includere nella trasmissione l’identità di eventuali intermediari (Articolo 3(4)(g)) coinvolti nella transazione (ad esempio, società IT sanitarie o consulenti), nonché una dichiarazione della causale ai sensi dell’Articolo 3(4)(f), chiarendo la natura della donazione (ad esempio, “supporto alla ricerca clinica” o “formazione”).