La società è comunque tenuta a effettuare la comunicazione utilizzando il maggior numero di dati disponibili e documentando i tentativi di raccolta delle informazioni mancanti. L’eventuale rifiuto da parte del beneficiario di fornire alcuni dati non esonera la società dall’obbligo di comunicazione (art. 3, comma 4).
Answer to Question 254618
by Roberto Cursano | Sep 30, 2025


