Sì.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, sono soggetti a pubblicità gli accordi che producono vantaggi, diretti o indiretti, consistenti, fra le diverse ipotesi, anche nella costituzione di rapporti di ricerca.
Ne deriva che l’uso temporaneo condiviso di infrastrutture o strumenti di ricerca sulla base di un accordo fra imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore ricade nell’ambito dell’art. 3, comma 2.


