Sì.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, sono soggetti a pubblicità gli accordi che producono vantaggi, diretti o indiretti, fra imprese produttrici e le organizzazioni sanitarie. All’interno della nozione di organizzazioni sanitarie vi sono anche i soggetti pubblici e privati che organizzano attività di educazione continua in medicina (c.d. “Provider ECM”), che si configurano quindi come soggetti potenzialmente beneficiari dei trasferimenti di valore.
Conseguentemente, i programmi di rimborso accordati dal produttore con questi soggetti, sono soggetti agli obblighi di pubblicità ai sensi dell’articolo 3, comma 2.


