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Il personale infermieristico rientra esplicitamente nella definizione di “soggetti operanti nel settore della salute” secondo l’Articolo 2, Comma 1, lettera b. Di conseguenza, ogni supporto finanziario, pagamento di quote di iscrizione o ospitalità fornito da un’azienda per la partecipazione di un infermiere a eventi formativi costituisce un trasferimento di valore rilevante. Tali benefici devono essere dichiarati nominativamente a nome del professionista beneficiario.