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I finanziamenti erogati per infrastrutture ospedaliere, come ristrutturazioni edilizie o ammodernamenti di impianti, sono considerati donazioni soggette a pubblicazione ai sensi dell’Articolo 3, Comma 1, lettera b. Anche se tali fondi non sono destinati direttamente alla cura di un paziente specifico, essi rappresentano un vantaggio economico significativo per l’Organizzazione Sanitaria (HCO) e devono essere dichiarati nel registro nazionale.