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Sì. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. e) sono soggetti a pubblicità anche le convenzioni o gli accordi che non comportano un trasferimento monetario, ma aventi ad oggetto beni, servizi o altre utilità, che hanno un valore economico misurabile. Questi vanno indicati con il loro valore di mercato. La fornitura di dispositivi per uso pilota è un trasferimento di valore ai sensi della predetta norma.
Se i dispositivi non vengono restituiti, va dichiarato il valore commerciale pieno dell’attrezzatura trattenuta.
Se vengono restituiti, si può dichiarare il valore dell’uso temporaneo, se quantificabile.