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La prima comunicazione non è solo un caricamento tecnico, perché l’azienda è responsabile della comunicazione dei dati richiesti, ai sensi della Legge n. 62/2022, Art. 3, comma 3. Tali dati devono includere le informazioni richieste su beneficiario, valore, data o periodo di riferimento, natura, causa, intermediario e, ove applicabile, iscrizione all’ordine professionale, ai sensi dell’Art. 3, comma 4, lett. a)–h). Un file tecnicamente valido può comunque generare un rischio di compliance se i dati sottostanti sono incompleti, classificati in modo errato o non adeguatamente validati.