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Sì. Se professionisti o strutture sanitarie ricevono strumenti, compensi o accessi finanziati a infrastrutture digitali da un’impresa produttrice — anche indirettamente — tali elementi sono benefici legati alla ricerca e devono essere pubblicati ai sensi dell’art. 3, comma 2, specie se collegati ad attività scientifiche o di pubblicazione.