Sì.
La fornitura gratuita, il pagamento o la donazione di soluzioni di cybersecurity (come firewall o sistemi di protezione per l’intera struttura) da parte di un’impresa produttrice a favore di una struttura sanitaria integra un trasferimento di valore in beni/servizi o altro beneficio ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 62/2022.
L’installazione deve essere pubblicata purché:
• il destinatario (struttura sanitaria/ente) sia identificabile; e
• il beneficio sia economicamente quantificabile (ad esempio, costo di acquisto, installazione, manutenzione).
Il richiamo all’art. 3, comma 2, è in generale opportuno solo se la fornitura/implementazione della soluzione di cybersecurity avviene nell’ambito di un accordo rientrante nelle categorie elencate in quel comma (come un contratto di ricerca o di consulenza).


