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Sì.
L’assenza di un risultato garantito non incide sull’obbligo di trasparenza. Permessi retribuiti, borse di studio, stipendi o altri finanziamenti concessi da un’impresa produttrice a professionisti sanitari o a strutture sanitarie per periodi sabbatici costituiscono un trasferimento di valore (sostegno economico o altro beneficio) e devono essere pubblicati ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 62/2022, se il destinatario è identificabile e il valore è determinabile.
Solo nel caso in cui il periodo sabbatico o la correlata attività didattica siano oggetto di un vero e proprio accordo di insegnamento tra l’impresa e il professionista (in cui l’attività di insegnamento costituisce la prestazione oggetto del rapporto contrattuale), il finanziamento potrà rientrare anche nell’ambito dell’art. 3, comma 2 (contratti di insegnamento/attività assimilabili).