In tali casi, l’impresa produttrice è responsabile della comunicazione dei trasferimenti, accordi e convenzioni rilevanti al registro pubblico telematico. Se un intermediario definisce le condizioni del trasferimento o dell’accordo, oppure gestisce il rapporto con il beneficiario o la controparte per conto dell’impresa produttrice, tale intermediario deve essere indicato nella comunicazione (art. 3, comma 4, lett. g)). Si noti che anche la definizione di impresa produttrice comprende, tra gli altri, soggetti che operano come intermediari o come imprese collegate in relazione a prodotti, servizi o organizzazione di congressi nel settore della salute: in questo caso per intermediario non si intende il soggetto che semplicemente definisce le condizioni dell’erogazione o altra utilità o che intrattiene i rapporti con il beneficiario, bensì il soggetto produttore di beni o servizi in nome del quale avviene l’erogazione, e che in quanto tale è tenuto direttamente alla comunicazione.
Answer to Question 260593
by Maria Letizia Patania | Oct 14, 2026


