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Answer to Question 254727

Sì, se il software migliora la funzionalità di un ospedale o di una clinica ed è fornito gratuitamente o a prezzo ridotto da un produttore. Il beneficio, anche se digitale o intangibile, costituisce un elemento rendicontabile ai sensi dell’art. 3, §4(e).

Answer to Question 254702

Alle aziende sanitarie è richiesto di istituire processi interni per verificare e validare i dati oggetto di rendicontazione. Ciò include l’identificazione corretta del destinatario, la valutazione del beneficio e la coerenza con i modelli di reporting. Le...

Answer to Question 254677

No. Anche se il pagamento è collettivo, il valore deve essere ripartito e dichiarato individualmente per ogni professionista sanitario (art. 3, comma 4).

Answer to Question 254669

Il trasferimento deve essere dichiarato in base al ruolo più pertinente. Se i benefici sono distribuiti su più ruoli, vanno separati e segnalati secondo le finalità previste (art. 3, comma 4).