I trasferimenti indiretti dovrebbero essere tracciati fino al beneficiario finale quando generano un trasferimento, un accordo o un beneficio comunicabile. La comunicazione deve identificare anche l’eventuale intermediario che ha definito le condizioni o gestito il rapporto per conto dell’impresa produttrice, ai sensi della Legge n. 62/2022, Art. 3, comma 4, lett. g). Le aziende dovrebbero quindi richiedere agli intermediari dati strutturati a livello di beneficiario.
Answer to Question 260025
by Ned Mumtaz | Jun 30, 2026


