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Answer to Question 253708

Non appena i trasferimenti di valore accumulati superano la soglia prevista, l’impresa produttrice è tenuta a effettuare la rendicontazione nel semestre successivo (art. 3, comma 5).

Answer to Question 253707

La segnalazione deve essere effettuata entro la fine del semestre successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento o è stato sottoscritto l’accordo (art. 3, comma 5).

Answer to Question 253706

Ogni comunicazione deve indicare: nome e codice fiscale o partita IVA del destinatario, data del trasferimento o dell’accordo, natura e valore del beneficio, finalità, eventuali soggetti intermediari coinvolti e, se applicabile, numero di iscrizione all’albo...

Answer to Question 253705

Sì. Devono essere comunicati tutti gli accordi che determinano un beneficio, diretto o indiretto, per soggetti operanti nel settore della salute. Ciò include, ad esempio, la partecipazione a advisory board, le sponsorizzazioni di eventi scientifici, le consulenze,...

Answer to Question 253704

Devono essere oggetto di rendicontazione i trasferimenti di valore pari o superiori a €100 in un’unica erogazione, oppure quelli che, sommati annualmente dallo stesso soggetto verso lo stesso professionista, superano i €1.000 (art. 3, comma 1, lettera a)).